Sentenza n.34 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 34

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (legge sul registro) promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di Siracusa sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica iscritta al n. 895 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per l'Amministrazione Finanziaria dello Stato;

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 6 marzo 1979 (pervenuta alla Corte costituzionale il successivo 13 novembre; notificata il 16 giugno e comunicata il 16 luglio dello stesso anno; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 895 R.O. 1979) sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica avverso la decisione 17 marzo 1976 della Commissione tributaria di I grado l'adìta Commissione tributaria di II grado di Siracusa ha giudicato, in riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3260 (rectius 30 dicembre 1923, n. 3269).

1.2. - Avanti la Corte si é costituita per l'Amministrazione finanziaria dello Stato in persona del Ministro delle Finanze pro-tempore l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 26 febbraio 1980 con il quale ha argomentato e concluso per la infondatezza della proposta questione.

2. - Alla udienza pubblica del 13 gennaio 1987 nella quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato D'Amato ha puntualizzato l'oggetto della questione.

Considerato in diritto

3. - La Commissione tributaria di II grado di Siracusa, dopo aver con la ordinanza del 6 marzo 1979 affermato l'applicabilità alla fattispecie controversa dell'art. 43 r.d. 3269/1923 (e non dell'art. 48 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: norma entrata in vigore in epoca successiva alla redazione dell'atto pubblico 29 febbraio 1972), ha interpretato la norma impugnata nel senso che, le quante volte oggetto del trasferimento sia un'azienda, l'imponibile é costituito non solo dal prezzo convenuto ma anche dalle passività che vengono trasferite all'acquirente sul riflesso che la ratio giustificatrice dell'art. 43 si sostanzia da un lato nello sfavore e nel sospetto con cui il legislatore del 1923 vedeva la prospettazione di passività di cui poteva essere dubbia l'esistenza e, dall'altro lato, nella considerazione, fatta propria da quello stesso legislatore, che l'acquirente, con accettare l'accollo delle passività, implicitamente ammetteva che il valore complessivo fosse tale da annullarle. Né, sempre ad avviso della Commissione remittente, tale interpretazione é contraddetta dal fatto che la Cassazione svolgesse un diverso criterio di ricostruzione dell'imponibile in fattispecie riguardanti (non la cessione di una impresa ma) la cessione di una quota di società di persone, perché nel secondo caso l'art. 2034 c.c. prescrive che i debiti sociali non si trasferiscono in guisa automatica all'acquirente della quota sociale perché debitore principale e diretto non cessa di essere la società e, pertanto, il trasferimento della quota non importa mai l'automatico trasferimento del debito sociale nella frazione corrispondente alla quota e, di conseguenza, é applicabile l'art. 43 della abrogata legge sull'imposta di registro. Peraltro - continua il giudice a quo - tale interpretazione non potrebbe essere estesa alla ipotesi in cui oggetto del trasferimento sia un'azienda di cui é titolare un'impresa individuale, al quale si applica l'art. 2560, co. 2, c.c. che configura un caso di responsabilità solidale del cessionario se i debiti risultino documentati di guisa che l'accollo, sia pure cumulativo, dei debiti assunti dall'impresa cedente é una previsione di legge, e pertanto lo schema normativo dell'art. 43 riceve rigorosa applicazione.

Sulla base di siffatte premesse esegetiche la Commissione tributaria remittente per un verso ha ritenuto manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost. perché fattispecie radicalmente diverse sarebbero l'acquisto dell'azienda e l'acquisto di una quota o di un'azione, ma per altro verso ha assunto a parametro del sospetto d'illegittimità costituzionale l'art. 53 perché, se nel caso di imposizione fiscale diretta oggetto del prelievo é il valore effettivo del bene trasferito che costituisce l'indice della misura in cui si arricchisce la capacità contributiva dell'acquirente, la norma impugnata, con prendere in considerazione un valore nel quale sono ricomprese le passività registrate nella gestione del bene trasferito, dà vita ad una imposizione non commisurata alla capacità contributiva dell'acquirente.

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 ("Nei trasferimenti a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, la tassa proporzionale é applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario. Ove il prezzo consista in un'annua rendita, questa é capitalizzata secondo le norme stabilite dagli artt. 24 e 25. Nei detti trasferimenti a titolo oneroso non é soggetta a tasso particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta nell'atto stesso col quale fu stipulato il trasferimento") r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 che approva la legge del registro, nella parte in cui statuisce che nel trasferimento a titolo oneroso della proprietà di un'azienda, in cui siano presenti passività, la tassa proporzionale é applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti tra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente, in quanto una disposizione tributaria di siffatto contenuto - colpendo un valore in cui sono ricomprese le passività registrate nella gestione del bene trasferito - realizzerebbe un prelievo di ricchezza a carico dell'acquirente del bene non proporzionato all'effettivo incremento della sua capacità contributiva.

4. - La questione é infondata.

Poiché nei contratti onerosi il valore delle prestazioni corrispettive é almeno tendenzialmente uguale e pertanto, se il valore differisce oltre un determinato limite, il contratto può formare oggetto dell'azione generale di rescissione per lesione, la capacità contributiva, cui é d'uopo fare riferimento nell'applicazione dell'art. 43, é determinata dalla disponibilità di ricchezza corrispondente al valore della contrattazione.

Orbene, tale valore, per i contratti che hanno per oggetto beni mobili, é indicato dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, che ben possono essere costituiti anche da un accollo, a carico dell'acquirente, dei debiti dell'alienante verso terzi.

Ne deriva l'errore in cui la Commissione tributaria di Siracusa é incorsa con considerare l'azienda commerciale come un bene autonomo ed astratto al quale sia da attribuire il valore della differenza tra l'attivo e il passivo, e non come una semplice universalità, il cui trasferimento va considerato, dal punto di vista comune e tributario, un trasferimento di beni ed eventuale accollo di passività (art. 2560 c.c.).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. con ordinanza 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di Siracusa (n. 895 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE